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giovedì 28 Marzo 2024,

Fase 2, autorizzata dalla Regione la ripresa di nuove attività

Pubblicata l’ordinanza n. 50 del presidente Luca Zaia (nella foto) su aperture aree gioco, parchi tematici, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, guide turistiche, professioni della montagna e altro.

E’ stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 77 di oggi, sabato 23 maggio, l’ordinanza del presidente Luca Zaia n. 50 che riporta nuove disposizioni relative alla misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, consentendo l’esercizio di nuove attività a partire dal 25 maggio o dal 1° giugno. Eccone qui di seguito l’elenco tratto dalla stessa ordinanza regionale (in fondo al testo i link per scaricare gli allegati citati 1 e 2 che contengono le linee guida secondo le quali devono essere organizzate le attività che sono state autorizzate).

A) ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI
a) Dal 25 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto delle corrispondenti schede dell’allegato 1:

  1. noleggio pubblico e privato di auto e altre attrezzature di trasporto (biciclette, moto, monopattini, elettrici o meno);
  2. informatori scientifici del farmaco;
  3. aree giochi per bambini in spazi pubblici e aperti al pubblico compresi gli esercizi commerciali e strutture ricettive; per gli spazi di proprietà pubblica, possono essere fissate dalle amministrazioni comunali date di avvio dell’utilizzo successive al 25 maggio 2020 in relazione alle necessità di attuazione delle linee guida;
  4. circoli culturali e ricreativi (luoghi di ritrovo di associazioni culturali, centri sociali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età – per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività motorie e sportive, formative, conferenze, dibattiti e spettacoli si rimanda alle schede tematiche pertinenti e alla relativa disciplina);
  5. formazione professionale (attività formative non esercitabili a distanza quali laboratori, attrezzature, strumenti, esami finali e attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi percorsi professionali);
  6. parchi tematici e di divertimento (giostre, spettacoli viaggianti, acquatici, avventura, zoologici e altri contesti di intrattenimento con ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi);
    b) dal 25 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto dell’allegato 2:
  7. guide turistiche;
  8. professioni della montagna;
    c) dal 25 maggio 2020, le attività già ammesse in base all’ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020 e disciplinate dall’allegato 1 dell’ordinanza predetta, sono soggette alle linee guida approvate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, di cui all’allegato 1 della presente ordinanza, che sostituisce integralmente le previsioni dell’ordinanza n. 48, salvo quanto disposto nel punto successivo;
    d) dal 1° giugno 2020 è ammessa la ripresa della seguente attività nel rispetto delle corrispondenti schede dell’allegato 1:
  9. servizi per l’infanzia e adolescenza 0-17 anni (attività organizzate da soggetti pubblici e privati per la socialità e il gioco a carattere diurno per bambini e adolescenti);
    e) con successiva ordinanza saranno disciplinate le date di decorrenza e le linee guida da rispettare ai fini della ripresa delle attività di cinema e spettacoli con pubblico dal vivo, attività dei centri termali e centri benessere, discoteche, sagre e fiere;
    f) i corsi per il rilascio di master si attengono alle disposizioni di cui alla scheda relativa alla formazione professionale di cui all’allegato 1.

B) EFFICACIA TEMPORALE

  1. Fatte salve le specifiche previsioni di cui alla lettera A), la presente ordinanza ha effetto dal 23 maggio 2020 fino al 14 giugno 2020;
  2. Per quanto non modificato dalla presente ordinanza, rimane confermato il contenuto dell’ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020.

C) DISPOSIZIONI FINALI

  1. La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L’accertamento compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”;
  2. La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  3. È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile;
  4. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
    Luca Zaia

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