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sabato 4 Maggio 2024,

Consentito lo svolgimento di servizi per l’infanzia fra 0 e 3 anni

La possibilità è prevista dall’ordinanza numero 56 che è stata firmata oggi, giovedì 4 giugno, dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia (nella foto).

Oggi, giovedì 4 giugno, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha firmato l’ordinanza numero 56 che, tra l’altro, dà la possibilità di avviare i servizi per l’infanzia per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, ma prevede anche l’apertura delle sale gioco per bambini e adolescenti, l’utilizzo delle piscine condominiali di edifici con almeno 9 unità abitative, lo svolgimento delle attività sociali delle comunità educative diurne che ospitano anche minori con problemi psicopatologici.
Ecco qui di seguito le nuove disposizioni regionali, sempre emanate nell’ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 (in fondo al testo anche i link per scaricare l’ordinanza integrale e l’allegato 1 a cui l’ordinanza fa riferimento con le indicazioni per la riattivazione graduale dei servizi semiresidenziali per minori).

1) Servizi per l’infanzia 0/3 anni – Dall’8 giugno 2020 è consentito lo svolgimento di servizi per l’infanzia per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni nel rispetto delle corrispondenti disposizioni di cui alle linee di indirizzo contenute nell’allegato 2 dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020.

2) Informatori scientifici – Agli informatori scientifici è consentito, ai fini dello svolgimento dell’attività
professionale e negli orari d’ufficio, l’accesso alle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale anche in deroga alle disposizioni limitative degli accessi adottate dalle singole strutture e nel rispetto delle prescrizioni relative all’uso di dispositivi personali e al distanziamento personale in funzione della prevenzione del contagio da covid-19.

3) Sale giochi per bambini e adolescenti – È consentita l’attività delle sale gioco per bambini e adolescenti nel rispetto della scheda riguardante le aree giochi per bambini contenuta nell’allegato 1) dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020.

4) Piscine condominiali – L’utilizzo delle piscine condominiali di edifici con almeno 9 unità abitative, anche non interessate da locazioni turistiche di breve durata o altre strutture turistico-alberghiere o extralberghiere, è subordinato al rispetto delle disposizioni stabilite per le piscine contenute nell’apposita scheda dell’allegato 1) dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020.

5) Servizi semiresidenziali per minori – È consentito lo svolgimento delle attività sociali delle comunità educative diurne che ospitano anche minori con problemi psicopatologici, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato n. 1 della presente ordinanza, con le annesse dichiarazioni non vincolanti.

6) Efficacia temporale – La presente ordinanza ha effetto dall’8 giugno 2020 al 27 giugno 2020. Per tutto quanto non specificamente disciplinato dalla presente ordinanza, vale l’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020.

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