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lunedì 9 Giugno 2025,

Stop al certificato di riammissione a scuola oltre i 5 giorni di assenza per malattia

Lo stabilisce l’art. 20 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1. La Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria della Regione del Veneto ha trasmesso le indicazioni esplicative in merito alle aziende Ulss del Veneto, all’Ufficio scolastico regionale e al Fism Veneto (Federazione italiana scuole materne).

Cessa l’obbligo di presentazione del certificato di riammissione a scuola oltre i 5 giorni di assenza per malattia. Lo stabilisce l’art. 20 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1. La Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria della Regione del Veneto ha trasmesso le indicazioni esplicative in merito alle aziende Ulss del Veneto, all’Ufficio scolastico regionale e al Fism Veneto (Federazione italiana scuole materne). Le indicazioni sottolineano che molte altre Regioni, prima del Veneto, hanno disposto il venir meno dell’obbligo di presentazione del certificato, previsto dal D.P.R. n 42 del 1967. La legittimità dell’abolizione è già stata oggetto del vaglio del Consiglio di Stato.

Le evidenze scientifiche rilevano infatti che, nelle più comuni malattie, trascorsi 5 giorni di assenza, l’alunno non presenta livelli di contagiosità tali da ritenersi pericolosi per la convivenza in collettività e quindi, non vi è alcun motivo per il quale il rientro a scuola debba essere vincolato alla presentazione del certificato in questione. Nelle ipotesi in cui agli alunni assenti per malattia (indipendentemente dall’assenza scolastica di meno o più di 5 giorni) venga diagnosticata una malattia infettiva per la quale sono necessarie misure di profilassi per esigenze di tutela della salute pubblica, la disciplina da applicarsi è quella prevista dalla circolare del Ministero della Salute n. 4/1998, che indica le misure da adottare a cura del medico di medicina generale o del pediatra, compresi i periodidsi assenza da scuola per evitare la diffusione della malattia.

Infine, in caso di malattie infettive diffusive pericolose per la salute pubblica, il medico è tenuto alla notifica della malattia alla Asl ai sensi del DM Sanità del 15/12/90. I genitori sono comunque sempre tenuti a rispettare quanto prescritto dal medico curante.

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