La Regione Veneto ha diffuso 12 chiarimenti relativi all’interpretazione dell’ordinanza n. 169 firmata ieri dal presidente Luca Zaia, ordinanza che da domani, sabato 19 dicembre, e fino al 6 gennaio, prevede nuove misure di contenimento del contagio da Coronavirus come il divieto di spostarsi dal Comune di residenza e dimora dopo le ore 14. Ecco qui sotto il link per leggere il testo integrale dell’ordinanza e poi i 12 chiarimenti.
1) Contenuto essenziale dell’art. 1 dell’ordinanza: regola solo gli spostamenti fuori Comune dentro la Regione; non tocca in nessun modo gli orari e le aperture degli esercizi commerciali e dei servizi, che rimangono regolati dal Dpcm relativamente alle zone gialle;
2) Durata della limitazione allo spostamento fuori Comune: la limitazione vale dalle ore 14 alle ore 22 dello stesso giorno in quanto dalle 22 di ciascun giorno alle 5 del giorno successivo vale il divieto di uscita dall’abitazione stabilito dalla normativa statale. Pertanto l’uscita dal territorio comunale di residenza o dimora potrà essere effettuato dalle 5 alle 15 senza limitazione di motivazioni.
3) Attività sportiva: l’attività sportiva agonistica costituita da allenamenti e gare, nei limiti in cui può essere legittimamente svolta secondo le previsioni del Dpcm 3.12.2020 (v. art. 1, comma 10, lett. e) e oo), consente l’uscita dal Comune se può essere svolta solo in impianti localizzati in territori comunali diversi da quelli dei singoli atleti.
4) Autocertificazione: l’ordinanza prevede che sia già pronta e compilata al momento del controllo da parte delle forze dell’ordine in modo da agevolare e velocizzare le operazioni. È quindi opportuno che chi si sposta (conducente del mezzo: ne basta una per veicolo in caso di più passeggeri), si stampi alcuni esemplari. Peraltro, le forze dell’ordine preposte al controllo possono comunque ricevere la dichiarazione del conducente del mezzo su propri stampati. È quindi sanzionata la mancata collaborazione alla stesura della dichiarazione.
5) “Attivita’ non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune”: sono le attività che non sono sospese dal Dpcm (es. le palestre sono sospese; i cinema e teatri sono sospesi; i supermercati sono aperti) e non reperibili presso il Comune di appartenenza.
6) Comuni a confine con altre Regioni: si può transitare senza limitazioni in quanto la mobilità extraregionale è regolata dal Dpcm.
7) Attività scoutistica: non è attività sospesa e quindi i campi possono essere svolti presso altri Comuni. È opportuno lo spostamento nelle fasce di mobilità libera (dalle 5 alle 14) Il rientro presso la residenza potrà avvenire a completamento della giornata.
8) Agriturismi: per la ristorazione sono equiparati ai ristoranti
9) Soggiorno turistico: le regole fissate per le seconde case valgono anche per gli alberghi, che possono essere raggiunti anche con viaggio cominciato o proseguito dopo le 14.
10) Ricongiungimento tra congiunti: in conformità alle indicazioni del Governo (v. faq zona gialla) è sempre ammesso il rientro alla residenza e non il ricongiungimento di congiunti se residenti o dimoranti in Comuni diversi.
11) Servizi alla persona: l’ordinanza non regola gli orari e quindi gli esercizi possono rimanere aperti anche la domenica, se vi è l’autorizzazione comunale alle aperture straordinarie (autorizzazione commerciale).
12) Servizi alla persona: non ci sono limitazioni di orario.
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2 commenti
Maddalena Pagin
tra i regolamenti di Zaia e quelli del governo io non ci capisco nulla.Mi sembrate dei pazzi, chi non ha il pc, o si è rotto , come può prepararsi l’autocertificazione ..con tutti questi orari …che casino fate !!!!!!!
Nicoletta
Salve,
di Sabato posso uscire dal mio Comune e rientrare prima delle 14.00 a casa ?
Grazie